INPS v/s INPGI: Trattamenti previdenziali

REQUISITI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Terza puntata – 15 marzo 2021

ReteCoM ha elaborato – su dati e informazioni di fonti ufficiali INPS e INPGI – un raffronto tra i due sistemi pensionistici

REQUISITI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Pensione di vecchiaia INPS e INPGI identici requisiti (67 anni di età e 20 anni di contributi).

Nell’INPGI sono previste clausole di salvaguardia che permettono di andare in pensione in base ai requisiti di miglior favore previsti dalla normativa in vigore al 31 dicembre 2016.

Pensione anticipata di anzianità: INPGI più favorevoli: 40 anni e 5 mesi + adeguamento aspettativa di vita e almeno 62 anni di età, mentre per l’INPS il requisito è di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età.

Anche per la pensione di anzianità sono previste clausole di salvaguardia in riferimento ai requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2016.

I predetti requisiti contributivi possono essere perfezionati anche attraverso il cumulo della contribuzione INPS/INPGI, mentre per la pensione di vecchiaia si possono cumulare i contributi versati anche in altri Enti pensionistici.

L’INPGI e le casse privatizzate non sono obbligate ad applicare le regole della cosiddetta Quota 100, vale a dire la pensione di anzianità con 62 anni di età e 38 di contributi.

Pensione di invalidità:

Nell’INPGI la pensione di invalidità è calcolata con i criteri stabiliti per il calcolo della pensione di vecchiaia. Qualora l’assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri Enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo.

L’INPS invece prevede una pensione di inabilità erogata in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.  Per l’anno 2019 l’importo della pensione è di 285,66 Euro e viene corrisposto per 13 mensilità ed il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 16.814,34 Euro.

Prepensionamento: nell’INPGI, possibilità riservata agli iscritti con almeno 62 anni di età e 25 anni e 5 mesi di anzianità contributiva in caso di CIGS per riorganizzazione aziendale di durata non superiore a 24 mesi, con impegno ad operare contestualmente nuove assunzioni.  Età e contributi adeguati alla speranza di vita 2019.  Parziale cumulo con eventuali redditi.

Pensione ai superstiti: i destinatari sono gli stessi per entrambi gli Enti.

Gli assegni sono più generosi nell’Istituto dei giornalisti che non nel sistema generale. L’ultima riforma non ha toccato le percentuali di reversibilità delle pensioni INPGI, limitandosi a limare le prestazioni nel caso in cui il coniuge sopravvivente disponga di un reddito autonomo.

Il risultato concreto è ad esempio che mentre l’INPS in caso di solo coniuge sopravvivente riserva il 60% dell’assegno, l’INPGI continua a mantenere il 75% ed il 90% per due superstiti (80% nell’INPS).  In entrambi gli enti si raggiunge il 100% per tre o più superstiti. La quota percentuale per il solo coniuge scende per l’INPGI con il salire dell’assegno pensionistico, fino a pareggiare il 60 per cento dell’INPS per pensioni superiori ai 57.189,22 Euro.

Da notare che, mentre l’INPS taglia di un ulteriore 50% l’importo corrisposto al solo coniuge superstite se questi ha un reddito superiore ai 32.589,70 Euro, l’INPGI si limita a limare l’assegno del 40%, se il coniuge ha un reddito proprio superiore ai 44.456,18 Euro.

Fine terza puntata