INPS v/s INPGI: Calcolo della pensione

CALCOLO DELLA PENSIONE

Quarta puntata – 17 marzo 2021

ReteCoM ha elaborato – su dati e informazioni di fonti ufficiali INPS e INPGI – un raffronto tra i due sistemi pensionistici

CALCOLO DELLA PENSIONE

Nell’INPGI, solo dal 1° gennaio 2017 si applica il sistema di calcolo contributivo per tutti.  Agli iscritti alla data del 31.12.2016 si applica il calcolo misto.

Nell’INPS, il sistema contributivo per tutti si applica dal 1° gennaio 2012.  Per il calcolo della pensione relativamente alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 le regole differiscono in base alla situazione contributiva in essere nel 1996, ovvero:

  • interamente con il sistema retributivo per coloro che al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità contributiva almeno pari a 18 anni;
  • sistema misto, per chi al 31.12.1995 risultava essere già lavoratore dipendente ma aveva un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e sistema contributivo per il restante periodo);
  • interamente con il sistema contributivo, per chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in avanti.

Cumulo periodo contributivi

La normativa sul cumulo gratuito dei periodi contributivi si applica anche alle contribuzioni versate nell’INPGI ma, per quanto riguarda il pensionamento anticipato per anzianità, occorre aver maturato i requisiti previsti dall’INPS (attualmente, 42 anni e 10 mesi, più finestra di 3 mesi).

Per i giornalisti restano comunque in vigore:

  • le disposizioni di cumulo dei periodi contributivi previsti dalla legge Vigorelli (art. 3 della legge 1122/55), che consente il cumulo tra il Fondo lavoratori dipendenti e gestioni Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti INPS e l’INPGI-1.   Tale norma prevede che – una volta perfezionati i requisiti contributivi in tutte le gestioni interessate – la pensione di vecchiaia o di anzianità – sia ripartita tra i due enti in ragione dei contributi versati in ognuno di essi. La domanda va presentata all’ente di ultima iscrizione, che provvede all’istruttoria della pratica con l’altro ente. Per il pagamento, contrariamente a quanto avviene con il “cumulo gratuito”, ogni ente provvede al versamento mensile della quota di propria competenza;
  • le disposizioni sulla “totalizzazione” di cui al Decreto legislativo n. 42/2006, che comporta lo stesso procedimento previsto per il “cumulo gratuito”, ma tutte le quote di pensione sono calcolate con il meno favorevole sistema contributivo. La pensione di vecchiaia decorre 18 mesi dopo che siano stati raggiunti 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione complessiva; mentre la pensione di anzianità decorre 21 mesi dopo che siano stati raggiunti 40 anni e 7 mesi di contribuzione complessiva, a prescindere dall’età anagrafica.

In sintesi, gli iscritti all’INPGI non hanno nessuna agevolazione se devono cumulare/totalizzare periodi assicurativi versati in enti diversi, ma neppure nessuna penalizzazione, se non quella derivante dal fatto di dover attendere il raggiungimento dei requisiti – meno favorevoli – previsti all’INPS.

Contributo di solidarietà

Prelievo triennale operato dall’INPGI sulle pensioni superiori ai 38.000 Euro. Parte dall’1% sugli assegni superiori ai 38.000 Euro per arrivare al 20 % sulle pensioni superiori ai 200.000.

Nell’INPS il taglio parte dal 15% sugli assegni superiori ai 100.000 Euro fino al 40 % per la quota eccedente i 500.000 Euro annui.

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